“Erano solo una ventina, oltretutto dal resto della curva è partito anche qualche applauso per Balotelli”. Con queste parole l'ispettore federale piazzato sotto il settore degli ultrà del Verona ha descritto i cori indirizzati a Balotelli durante la gara contro il Brescia. Un report che potrebbe ridimensionare i buu razzisti a SuperMario e archiviare la questione senza pesanti conseguenze. Secondo quanto prevede l’articolo 28 del Codice di giustizia sportiva, infatti, la gravità degli insulti varia a seconda dei decibel e del numero di chi li urla.
Dopo il duro sfogo in campo di Mario e le polemiche, dunque, il caso Balotelli potrebbe sgonfiarsi al cospetto del Giudice Sportivo. Regolamento alla mano, a meno di clamorose sorprese, il report dell'ispettore federale potrebbe portare al massimo a un'ammenda al Verona. Il referto parla infatti di solo una quindicina di persone coinvolte. Troppo poche per pensare a una punizione esemplare per il club e la curva. Tutto nonostante la gravità della questione, l'impegno contro il razzismo e l'indignazione generale.
L'ARTICOLO 28 - Codice Giustizia Sportiva
Comportamenti discriminatori
4. Le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione. In caso di prima violazione, si applica la sanzione minima di cui all’art. 8, comma 1, lettera d). Qualora alla prima violazione si verifichino fatti particolarmente gravi e rilevanti, possono essere inflitte, anche congiuntamente e disgiuntamente tra loro, la sanzione della perdita della gara e le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere e), f), g), i), m). In caso di violazione successiva alla prima, oltre all’ammenda di almeno euro 50.000,00 per le società professionistiche e di
almeno euro 1.000,00 per le società dilettantistiche, si applicano, congiuntamente o disgiuntamente tra loro, tenuto conto delle concrete circostanze dei fatti e della gravità e rilevanza degli stessi, la sanzione della perdita della gara e le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere d), e), f), g), i), m).