Inter, la strategia per un possibile ricorso sulle porte chiuse

Un precedente aiuterebbe i nerazzurri: due mesi fa comunicato quasi identico alla Juve e squalifica della sola curva

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Ora che la decisione del Giudice Sportivo è ufficiale, l'Inter può anche studiare se e come fare ricorso contro le due gare a porte chiuse in seguito ai "cori di matrice razziale e territoriale nella gara col Napoli". In questo senso, la società nerazzurra potrebbe essere aiutata da un precedente che risale a poche settimane fa: i cori contro Napoli e Koulibaly allo Juventus Stadium furono puniti con la sola chiusura della curva per una gara.

Al momento l'Inter dovrebbe giocare senza tifosi a San Siro contro Sassuolo (20 gennaio) e Bologna (3 febbraio), c'è anche la possibilità che la gara di Coppa Italia del 13 gennaio (contro il Benevento) "salvi" quella contro i rossoblù ma la società nerazzurra non ha ancora ricevuto conferme o smentite in tal senso. Se il club decidesse di fare ricorso per uno sconto sulla sanzione, si potrebbe appigliare al precedente del 2 ottobre 2018: dopo Juventus-Napoli, il club bianconero fu costretto a chiudere la  curva nella gara contro il Genoa.

Anche se le decisioni sono state molto diverse, i comunicati ricevuti da Inter e Juve sono molto simili. Ecco somiglianze e differenze (in rosso):
COMUNICATO INTER
"cori insultanti di matrice territoriale, reiterati per tutta la durata della gara, nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, provenienti dalla grande maggioranza dei tifosi assiepati nel settori indicato e percepiti anche in tutto l'impianto; recidive specifica"
COMUNICATO JUVENTUS
"cori insultanti di matrice territoriale, reiterati ed aggravati dalla recidiva specifica, nei confronti dei sostenitori del Napoli, provenienti dalla grande maggioranza dei tifosi assiepati nel settore interessato, e pertanto percepiti in tutto l'impianto"

COMUNICATO INTER
"nonché per coro denigratorio di matrice razziale nei confronti del calciatore della Soc. Napoli Koulibaly"
COMUNICATO JUVENTUS
"preceduti altresì, al 6° minuto del secondo tempo, da un coro discriminatorio di matrice evidentemente razziale nei confronti del calciatore di Kalidou Koulibaly, seppur non qualificato autonomamente come tale dai collaboratori della Procura federale"

COMUNICATO INTER
"Sanzione complessivamente disposta visti gli artt. 11 comma 3 e 12 comma 3 CGS, tenuto conto delle circostanze aggravanti relative alla reiterazione e al clima creatosi nell'impianto"
COMUNICATO JUVENTUS
"Sanzione complessivamente disposta visti gli artt. 11 comma 3 e 12 comma 3 CGS, tenuto conto delle circostanze aggravanti anche per la recidiva"

COMUNICATO INTER
"ritenuta altresì, data la gravità dai fatti, l'insussistenza dei pressuposti per applicare la sospensione di cui all'art.16 comma 2 bis CGS quanto alla fattispecie di deinigrazione di matrice razziale"
COMUNICATO JUVENTUS
"con assorbimento della facoltà di sospensione di cui all’art. 16 comma 2 bis CGS quanto alla fattispecie di denigrazione di matrice razziale"

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