Primo atto formale dell'inchiesta sulle plusvalenze in ambito sportivo. Il Procuratore Federale ha deferito infatti per illecito amministrativo Juventus, Sampdoria, Napoli, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Chievo Verona, Novara e Pescara. Si andrà dunque a processo. Secondo l'accusa, i club hanno contabilizzato "plusvalenze e diritti alle prestazioni dei calciatori per valori eccedenti quelli consentiti in misura da incidere sui requisiti federali per il rilascio della Licenza Nazionale". Oltre alle 11 società, sono state deferite anche 61 persone tra dirigenti e amministratori.
COSA RISCHIANO I CLUB
Ai club di Serie A finiti nel mirino della Procura Federale viene contestata la violazione dell'articolo 31 comma 1, che punisce "la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla Covisoc e dagli altri organi di controllo della Federazione". In questo caso l'illecito è punibile con un'ammenda con diffida. Per i dirigenti delle società coinvolte, in caso di colpevolezza, la sanzione può arrivare alla squalifica.
Quanto invece alle squadre di Serie B coinvolte (Pisa e Parma ) la Procura fa riferimento invece all'articolo 31 comma 2, che punisce chi "mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa". In questo caso il rischio è decisamente più grande. Le sanzioni vanno infatti dalla penalizzazione alla retrocessione o all'esclusione al campionato
IL COMUNICATO
Il Procuratore Federale, espletata l’attività istruttoria in sede disciplinare ed esaminati gli atti del procedimento, ha deferito dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare le Società FC Juventus, UC Sampdoria, SSC Napoli, FC Pro Vercelli 1892, Genoa CFC, Parma Calcio 1913, Pisa Sporting Club, Empoli FC, AC Chievo Verona, Novara Calcio, Delfino Pescara 1936 a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere contabilizzato nelle Relazioni finanziarie plusvalenze e diritti alle prestazioni dei calciatori per valori eccedenti quelli consentiti dai principi contabili in misura tale da incidere significativamente, per alcune delle predette Società, sui requisiti federali per il rilascio della Licenza Nazionale, violando in tal modo anche l’art. 31 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva.
Le stesse Società sono state deferite a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere da propri soggetti apicali dotati di potere di rappresentanza e per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere da soggetti apicali non dotati di poteri di rappresentanza.
Con le predette società sono state deferite anche 61 persone fisiche che a vario titolo hanno ricoperto l’incarico di consigliere di amministrazione o di dirigente dotato dei poteri di rappresentanza