GIUDICE SPORTIVO

Lazio, Curva Nord chiusa per un turno con sospensione condizionale della pena

Così ha deciso il Giudice Sportivo dopo l'approfondimento per i cori antisemiti nel derby con la Roma

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La Curva Nord della Lazio chiusa un turno ma con la pena sospesa per un anno e dunque senza conseguenze dirette per la partita di sabato sera contro la Juve: è questa la decisione del Giudice Sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, per i cori antisemiti rivolti dal settore del tifo laziale ai romanisti nel derby del 19 marzo scorso. Decisivo, ai fini della concessione della condizionale, l’atteggiamento di collaborazione della società Lazio nell’identificazione dei responsabili.

Dopo le sanzioni già emesse dall'autorità giudiziaria nei confronti dei tifosi biancocelesti identificati subito dopo il derby, è arrivato dunque il dispositivo del Giudice Sportivo dopo l'approfondimento di indagini precedentemente richiesto. Così è stato dunque motivata la decisione di comminare una giornata d chiusura della Curva e contestualmente sospenderne l'esecutività con la condizionale per un anno: "Considerato che - si legge nella motivazione del Giudice - nel corso della gara, sono stati intonati cori beceri e offensivi, di matrice anche religiosa, nei confronti dei sostenitori della Soc. Roma; considerato, altresì, che i collaboratori della Procura federale riportavano nella loro relazione che, nel corso della gara, 'la Curva Nord tifoseria Lazio (100%)' intonava i cori suddetti e pertanto, in base a quanto sopra riportato, emergono comportamenti rilevanti per dimensione e percezione, a norma dell'art. 28, comma 4, CGS, ai fini della punibilità degli stessi; considerata, in particolare, l'obiettiva gravità delle manifestazioni discriminatorie, avuto riguardo a durata, ripetitività, dimensione e percezione, sicuramente rilevanti ai sensi del richiamato art. 28, commi 1 e 4, C.G.S. ritenuto, nondimeno, di dover valorizzare, anche ai fini dell'applicazione delle attenuanti di cui all'art. 29 C.G.S., nonché della sospensione condizionale di cui all'art. 28, comma 7, C.G.S. la disponibilità ed il comportamento collaborativo della Soc. Lazio nel coadiuvare le Forze dell'ordine nell'attività di individuazione dei responsabili e nel prevenire, anche con pubblica dissociazione, il ripetersi di simili deprecabili manifestazioni".

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