Un ritardo di 12 minuti decisivo per la riapertura della curva della Juventus. Dal dispositivo completo della Corte Sportiva d’Appello, che qualche giorno fa aveva accolto il ricorso del club bianconero e deciso per la cancellazione del provvedimento di chiusura della Curva Sud dell'Allianz Stadium a seguito dei cori razzisti contro Romelu Lukaku in Coppa Italia, emerge come la decisione sia stata presa senza entrare nel merito, ma solo a causa di una leggerezza della Procura Figc, che ha inviato la mail con la ratifica della chiusura alle ore 14.12, cioè dodici minuti dopo il termine perentorio per la presentazione della richiesta.
La decisione di riaprire la curva per la gara col Napoli quindi non è stata presa per premiare la collaborazione della società bianconera con le autorità, ma perché Chiné e i suoi collaboratori hanno inviato la trasmissione dei propri rapporti al Giudice sportivo oltre il limite consentito e quindi, dal momento che la pronuncia del Giudice era avvenuta basandosi proprio su quei documenti, è stato obbligatorio per la Corte Sportiva d’Appello annullare la sanzione e accogliere il ricorso dei bianconeri.
"Il termine indicato quindi dall’art. 62, comma 1, CGS (le ore 14:00 del giorno feriale successivo alla gara) per la trasmissione al Giudice Sportivo dei vari rapporti, inclusi quelli della Procura federale, è perentorio - si legge nel comunicato della Figc (consultabile per intero qui) - La trasmissione del rapporto della Procura federale, sulla cui sola base si è fondata la pronuncia del Giudice Sportivo qui impugnata, è avvenuta alle ore 14.12 del giorno feriale successivo alla gara Juventus-Internazionale e quindi oltre il termine (perentorio) delle ore 14.00 di cui all’art. 62, comma 1, CGS".
La Procua Figc aveva addotto alcune motivazioni per spiegare i motivi alla base dell’invio tardivo rispetto al termine ultimo perentorio, ma non sono stati ritenuti impattanti dalla corte presieduta da Volpe: "Questa Corte ritiene poi che i motivi della tardiva trasmissione, rappresentati dalla Procura federale in sede di discussione, non costituiscano un impedimento oggettivo ed assoluto tale da giustificare il mancato rispetto del termine perentorio fissato dal Codice. Non è stata infatti prodotta alcuna prova dei problemi di trasmissione asseritamente incontrati dal collaboratore della Procura nelle due ore precedenti l’invio del Rapporto, né è stato provato in alcun modo un suo legittimo impedimento nel superare tali asseriti problemi".
"La Procura avrebbe potuto e dovuto - continua il comunicato - produrre prove a suffragio di quanto affermato al momento stesso della (tardiva) trasmissione, in grado di giustificare il mancato rispetto del termine decadenziale dell’art. 62, comma 1, CGS. Per tutti questi motivi, la Relazione della Procura federale trasmessa al Giudice Sportivo relativamente ai cori di discriminazione razziale occorsi durante la gara Juventus/Internazionale del 04.04.2023 non può essere utilizzata".